Graduatorie assegnazione provvisorie di Udine– scuola superiore
Graduatorie definitive DOP di Udine
Elenco delle classi di concorso in esubero scuola media inferiore di Udine
Graduatorie 24 mesi provvisorie personale ATA di Gorizia
Un posto dove leggere,riflettere, ascoltare, imparare. Non il solito blog! Cucina, consigli di bellezza,aforismi,buon umore, poesia, scuola… Pensieri,parole,immagini,curiosità nostre, ma anche e non solo tratte da internet, se autori o proprietari (che ringraziamo) fossero contrari al nostro utilizzo e al significato datogli, informateci e le rimuoveremo! Ci scusiamo nell'eventualità che le opere da noi riportate non fossero conformi agli originali nei testi o autori.
Graduatorie assegnazione provvisorie di Udine– scuola superiore
Graduatorie definitive DOP di Udine
Elenco delle classi di concorso in esubero scuola media inferiore di Udine
Graduatorie 24 mesi provvisorie personale ATA di Gorizia
a.s. 2009/2010 adeguamento organici diritto a situazioni di fatto:istruzioni
Organico di diritto FVG (Gorizia) personale A.T.A. a.s. 2009/2010 ed i relativi tagli
Sottoscritto CCNI per la formazione del personale docente e ATA per l'anno scolastico 2009-10.
Organico di fatto 2009-2010.
Emanata la circolare: tagliati altri 5.000 posti
dalla Gilda degli insegnanti, 7.7.2009
Il MIUR ha emanato la circolare n. 63 del 6 luglio 2009 con cui vengono fornite indicazioni per l’adeguamento dell’organico di fatto per il prossimo anno scolastico.
Confermati tutti gli annunciati 42.000 tagli per il personale docente, senza ripensamenti o tentennamenti.
Di seguito i punti salienti della detta circolare.
- I nuovi parametri numerici per la formazione delle classi, contenuti nel Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica, non sono applicabili a quelle Istituzioni scolastiche che non sono a norma ai sensi dell' art. 3, co. 2 del Regolamento citato e che hanno aule sottodimensionate: pertanto restano confermati per il 2009/10 i limiti previsti dal DM 331/98 ed il DM 141/99 per le classi con disabili.
- Nel rispetto del decreto interministeriale annesso alla circolare 38/09, nell'organico di fatto la riduzione riguarda 5.003 posti che vanno sommati ai 37,101 tagli effettuati in organico di diritto. Tale riduzione d' organico non va applicata al diritto 09/10, ma a quello di fatto 08/09.
- Il rispetto dei tetti imposti a livello regionale e provinciale va rispettato calcolando non solo i posti/cattedre interi, ma comprendendo anche gli spezzoni che vanno ricondotti numericamente ad altrettanti posti interi.
- Si è precisato che gli insegnanti "specializzati" in lingua inglese possono impartire tale insegnamento solo "nelle classi loro assegnate", cioè in quelle in cui impartiscono una o più discipline e non in tutte le altre, di competenza degli "specialisti". E’ comunque previsto che le istituzioni scolastiche si adoperino per realizzare il miglior utilizzo degli "specializzati", cioè per garantire la maggior copertura possibile delle classi dalla III alla V in cui s' impartisce il più elevato numero di ore della suddetta lingua.
- Si raccomanda ai DGR ed agli USP una puntuale verifica delle condizioni previste per l'attivazione di classi a tempo pieno o prolungato. Su questo punto si nutrono forti dubbi sulla legittimità di tali interventi, in quanto la competenza all'istituzione delle suddette classi spetta agli EE.LL. preposti.
- Sempre per il contenimento della spesa, ed ovviamente degli organici, saranno sottoposte a verifica le richieste delle 2 ore aggiuntive settimanali di tempo prolungato.
- I dirigenti scolastici potranno sopprimere le classi senza alcuna autorizzazione, ma dovranno richiederla per gli sdoppiamenti.
- Si ribadisce che i nulla-osta vanno concessi motivatamente solo se non portano alla contrazione delle classi previste in organico di diritto.
- Le variazioni d organico ed i posti e spezzoni non coperti con i titolari vanno comunicate entro il 20 luglio agli USP.
- Gli sdoppiamenti e le nuove istituzioni di classi non possono avvenire dopo il 31 agosto, salvo le variazioni per il mancato recupero dei "debiti" nei casi in cui le verifiche suppletive siano state effettuate nella prima decade di settembre, entro la quale vanno acquisiti i dati al sistema informativo.
- E' ribadita la possibilità di raggruppare l'orario di servizio nella scuola di titolarità in due, anzichè tre scuole, qualora ci sia la disponibilità sufficiente a costituire il posto intero in una o due classi; tale opportunità viene riconosciuta anche agli insegnanti di religione.
- In organico di fatto non è più previsto il potenziamento della lingua inglese nella secondaria di primo grado.
- I "risparmi" orari nei casi di scelta del modello a 24 ore e di docenti che non insegnano religione o lingua inglese vanno utilizzati prioritariamente per il tempo mensa e per le attività educative.
- Si chiarisce che la riconduzione delle cattedre a 18 ore è possibile solo nei casi in cui la diversa aggregazione lo consente, altrimenti le cattedre non dovranno superare le 18 ore, come avviene, si cita ad esempio, con l'A052, Materie Letterarie, Latino e Greco nei Licei Classici, che non può superare le 17 ore.
- Si ribadisce il rinvio al prossimo anno scolastico della riforma della secondaria di secondo grado e dei criteri per la formazione cattedre previsti. Solo l'eventuale salvaguardia del soprannumerario può comportare la cattedra con più di 18 ore.
Non possiamo che ribadire il nostro totale dissenso di fronte all’ulteriore riduzione da effettuare in organico di fatto oltre a quella già disposta nell’organico di diritto: è una operazione politica e finanziaria, quella messa in atto, che dequalifica totalmente l’intero sistema della scuola statale, colpisce studenti, famiglie e tutti gli operatori della scuola.
Roma, 7 luglio 2009
Finalmente ci siamo, nella giornata del 26 giugno c.m. è stato sottoscritto al Miur il nuovo Contratto Collettivo Integrativo Nazionale per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed Ata per l’anno scolastico 2009-2010
Il Ministero pubblica i movimenti delle superiori
Trasferimenti provincia di Udine scuola secondaria 2 grado a.s. 2009/2010
Trasferimenti interprovinciali
Trasferimenti provincia di Venezia scuola secondaria 2 grado a.s. 2009/2010
Classi di concorso in esubero scuole secondarie 2 grado a.s. 2009/2010
Classi di concorso – Udine // Pubblicata la graduatoria DOP provvisoria Udine
Classi di concorso – Gorizia
Classi di concorso - Venezia
scadenza 31 luglio 2009
Aggiornamento/Inserimento graduatorie d'Istituto biennio 2009/2010 e 2010/2011
Scadenza 30 giugno 2009
VECCHIE E NUOVE CLASSI DI CONCORSO-CORRISPONDENZE LAUREATI
TITOLI DI ACCESSO ALLE NUOVE CLASSI DI CONCORSO
VECCHIE E NUOVE CLASSI DI CONCORSO CORRISPONDENZE ITP
DECRETO MINISTERIALE
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e in particolare l’art. 2, comma 416, che prevede la riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti;
VISTA la legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione del Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 ed in particolare l’art. 64, comma 4 lettera a), che prevede l’accorpamento delle classi di concorso per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti;
VISTO il D.P.R. n. 17 del 20 gennaio 2009, concernente le disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche e in particolare l’art. 473 che disciplina i corsi di riconversione professionale;
VISTO il D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente il Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
VISTO il D.M. n. 354 del 10 agosto 1998, concernente la costituzione degli ambiti disciplinari e relativa tabella di corrispondenza, di cui all’Allegato 2;
VISTO il D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005 con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree, previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell’accesso all’insegnamento;
VISTO IL DM 26 luglio 2007 n. 270 e in particolare l’ allegata Tabella di corrispondenza tra le lauree specialistiche di cui al D.M. n. 509 del 1999 e la lauree magistrali di cui al citato D.M. n. 270 ;
VISTO Il Decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 sul sistema di istruzione secondaria superiore;
VISTA la legge n 40 del 2 aprile 2007, art. 13, che detta disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale;
VISTO Il Regolamento relativo alla revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del I° ciclo d’istruzione, ai sensi dell’art. 64 del DL del 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133;
VISTO Il DM n. 37 del 26 marzo 2009 concernente la ridefinizione delle classi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di I grado, nonché la conseguente composizione delle cattedre;
RITENUTO di dover procedere alla individuazione di nuove classi di concorso, comprensive di più classi di abilitazione, ai fini di una più razionale utilizzazione del personale docente qualificato, consentendo così una più ampia mobilità professionale;
RITENUTO altresì, di dettare norme transitorie per la gestione del personale docente con contratto a tempo determinato e indeterminato, appartenente a cattedre e a posti che, a seguito delle disposizioni del presente decreto, sono oggetto di eventuale ridistribuzione in nuove più ampie classi di concorso;
RAVVISATA la necessità , ai sensi dell’art. 473 del Dlg.vo n. 297/94, di prevedere specifici corsi di riconversione non abilitanti, destinati , ove occorra, ai docenti abilitati in classi di concorso che sono state oggetto di aggregazione;
SENTITO il parere del CNPI
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del ……………………..;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota del …………, n……….. ………………..);
ADOTTA
il seguente regolamento recante l’accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento di istruzione secondaria.
ART. 1
Classi di concorso a cattedre
1- Sono definite, secondo quanto enunciato in premessa, nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, le nuove classi di concorso a cattedre e di abilitazione, debitamente numerate, e i relativi insegnamenti. A ciascuna classe di concorso sono rapportate le classi di concorso e di abilitazione del pregresso ordinamento, di cui alla Tabella A e alla Tabella D del D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998.
ART. 2
Classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico
1- Sono definite, altresì, nell’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, le nuove classi di concorso e di idoneità a posti di insegnante tecnico-pratico, debitamente numerate, e i relativi insegnamenti.
A ciascuna classe di concorso sono rapportate le classi di concorso del pregresso ordinamento, di cui alla Tabella C del citato D.M. n. 39/98.
ART. 3
Titoli di accesso
1 – I titoli di accesso alle classi di concorso sono quelli previsti nel D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 e successive integrazioni, relativi alle classi di concorso corrispondenti, dal D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005, concernente le lauree specialistiche, nonché dal D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 concernente le lauree magistrali, secondo la Tabella di corrispondenza tra lauree specialistiche e lauree magistrali, di cui all’allegato 2 al D.M. 26 luglio 2007.
2 – I titoli di accesso alle classi di concorso di nuova istituzione di cui all’Allegato B sono indicati nell’allegato medesimo.
ART. 4
Norme transitorie
1 - Il personale docente, già titolare di insegnamenti compresi nelle classi di concorso che sono confluite nelle più ampie classi di concorso, di cui agli Allegati A e C, sono abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nelle nuove classi e partecipano, ove necessario, agli appositi corsi di riconversione professionale non abilitanti, gestiti, senza oneri a carico dello Stato, dai competenti Uffici scolastici regionali nell’ambito delle disponibilità finanziarie iscritte in bilancio per la formazione.
2 -Con apposito decreto del Ministro vengono individuate le classi di concorso per le quali saranno attivate le iniziative di riconversione.
3 - Il personale docente in possesso di abilitazione o di idoneità per le classi di concorso del pregresso ordinamento conserva il diritto a permanere nelle graduatorie ad esaurimento, di cui alla legge 296 del 27 dicembre 2006 e precedentemente compilate. Al medesimo personale sono conferite, per scorrimento delle graduatorie sopra citate, nomine a tempo indeterminato e a tempo determinato, su cattedre o posti individuati, con apposito decreto del Ministro dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca, secondo le classi di concorso del pregresso ordinamento. Ugualmente si procede per le nomine a tempo indeterminato nei confronti di coloro che sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi a cattedra indetti con DM 23 marzo 1990 e DDG del 31 marzo1999 e DDG del 1 aprile 1999.
4 -Il personale docente già inserito in III fascia delle graduatorie di istituto conserva il diritto a permanere in dette graduatorie fino al conseguimento dell’abilitazione per la classe di concorso di nuova istituzione e ad esso sono attribuibili solo le cattedre e i posti relativi agli insegnamenti per i quali sono in possesso dei titoli di accesso, prima previsti.
5 - La tabella di corrispondenza tra abilitazioni e ambiti disciplinari, di cui all’allegato 2 al D.M. n. 354 del 10 agosto 1998, conserva la sua validità ai soli fini della mobilità e delle utilizzazioni dei docenti, già abilitati nelle classi di concorso del pregresso ordinamento.
6 - Con successivo decreto del Ministro potranno esser apportate eventuali integrazioni e modifiche alle nuove classi di concorso, di cui al presente Regolamento, allorché la riforma della scuola secondaria di II grado sia giunta a regime.
ART. 5
Scuole lingua slovena
1 -Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione per le scuole in lingua slovena.
Roma,
IL MINISTRO
Con la circolare n. 81 del 16 giugno 2009 a decorrere dal 1° luglio 2009 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.
Scuola di tutto di più: in questo piccolo angolo di blog ho deciso di parlare/riportare tutto quello che accade dentro la scuola e talvolta anche di fatti che per la loro importanza sono comunque riconducibili al mondo scolastico.